
Il statuto del’ organizzazione
La Lega della Giustizia Contro la Corruzione e gli Abusi di Romania
(Lotta per diferendere i diritti del`uomo)
L’organizzazione
e persona giuridica romena , non-profita con attivita non-patrimoniali,
apolitical e non-guvernamentale e constituita in base alla legislazione
in vigore e dell Ordonanza nr.26/2000.
L;Organizzazione si chiama Liga Dreptatii Impotriv Coruptiei si
Abuzurilor din Romania , con la sede centrale e in Lugoj P-ta Victoriei
nr.4 et.2 cam.37 preffetura Timis. L’Organizzazione e apolitical,
independente con riguardo agli organi di stata e si constituisce in
basse alla lege il libero consenso dei suoi membri.
La lega della Giustizia Contro la Corruzione
e gli Abusi di Romania - Lotta per diferendere i diritti del`uomo ha il
scopo primordiale di mantenerre, conservare e sviluppare i valori
umani, promovare il principio della verita e della giustizia per
diferendere I diritti del uomo, la liberta e la dignita di ogni
cittadino di Romania, come per educare I cittadini nei tipari della
dimocrazia.
L’Organizzazione funzionera independente, con larga azione di
intermedia tra gli organi dell polere di stata, a nivelo locali e
centrale, instituzioni di qualunque grado, persone fisiche e giuridiche,
societa comerciali per ozioni o S.R.L. (societa con responsabilita
limitata) o assicurazione e rispetare le legi in vigore, rintracciare e
stopare la corruzione, la speculazione, gli abusi e altre forme di
natura distabilizzante.
L’Organizzazione si ocupa della protezione sociale dei suoi membri et
di tutti I cittadini che ciavvertiscone in scrita,della insequimenta
del’ non-respetare dei diritti del uomo, del respeta della personalita
del cittadino romeno, del respeta del dirito di proprieta private quarto
al respeta dei diriti constituzionali e dei diriti internazionali.
.L’Organizzazione
analiza e indoga i casi di ingiastizea soferti dei membri de
l’organizzazione e dai cittadini che si rivolgono alla lega, insieme ai
cittadini elaborera le proposte di miglioramento.
L’Organizzazione colaborera con i sindicati, le fundazioni, seguira
che si rispeti la lege, i diritti dei salariati a nivelo delle
instituzione del stato, delle societa comerciali e degli esattori
autonomi, azionera e avvertira gli organi competenti del potere di stata
per per fermare eliminare dei abusi e la corruzione,avvertendo in
scrito gli organ I competenti per soluzionarli, in conformita alla lege.
L’Organizzazione ovvertira gli organi competenti in conformita alla
lege dei aspetti di coruzione, di speculazione trafica d’influenza,
ingommo, abusi e I cosi di sbruffo, per prevedere delle misure legale
che si imporgora, assigurando cosi la protezione dei suoi membri e I
cittadini in tutte queste sitoazio.
L’Organizzazione
sostera la lotta per la promozione sociale delle done – in speciale
quele che hanno molti bambini – riguardondo l’asigurazione di un lavaro e
l’accordanza dei diritti previsti nella legislazione in vigore.
Art. 8 . L’Organizzazione appogiera l’educazione e la protezione
sociale de la gioventu seguira l’asigurazione dei luogi di lavoro
,appoggiera la loro preparazione per specialita profesionali,
intelectuali, culturali e sportive. Si feranno pratiche alle autorita
locali per soluzionare I problemi della gioventu.
Art. 9 . L’Organizzazione colaborera con tutte le instituzioni
del potere dell stato informandole corretamente in tutte le ocasioni,
riunioni, audienza nei casi signalati e constatati dal’ organizzazione
riguardando i abusi e il nonrispeto della legislazione dei diritti del
uomo, la protezione sociale, del individuo da alcuni impiegati del
potere dello stata. Fermare scortare e sanzionare i colpabili.
Avvertire gli organi della polizia, della procura, del’Tribunale.
L’avertismento si ferra al nivelo delle piu alte autorita ierarhiche per
soluzionare i casi scoperti.
Art. 10. Per realizare senza ostacoli questi scopi mobile
l’organizzazione svolgera una attivita di cooperazione e colaborazione
con tutti i partidi, le formazioni, le asociazioni, le organizzazioni
politiche e apolitiche,tanta interne quanto internazionali, che si
propongono come scopoe azionano per instaurire in Romena verre
dimocrazie, la liberta, la verita e la giustizia, avendo come obbietivo;
il rispeta dei diritti del uomo. Azionera con tutta la fermata e tra
tutti i mezzi disponibili non-violenti, contro la corruzione, ogli abusi
e al’ingiustizia,il non-rispeto della legislazione interna e
internazionale e dei diritti del uomo. In questa senso, ricirrera ogli
organismi e le organizzazioni interne e internazionali per asigurarsi
l’essistenza e losvilupa anche la realisazione dei scopi proposti.
Art.11. L’Organizzazioni sostera il folklore, le attivita culturali, artistiche, sportive,umanitarie.
Art. 12. L’Organizzazione dora dei aiuti materiali ai suoi
membri e atti bambini di questi quando la situazione la richiende e
cisone le disponibilita.
Art. 13 . Rializare il scopo e il obbietivo di attivita del
organizzazione si realize tra tutti I mezzi ammessi tra la lege romenae
la reglementazioni internazionali.
Capitolo III . Il patrimonio.
Art. 1 . Il patrimonio e composta del contributo dei membri
fondatori in contanti e di buoni imobili. I mezzi financiarii provengono
di tassi d’inscrizione, contribuzioni, donazioni ovche della
contribuzione desinteressata di diverse persone fisiche e giuridiche,
organizzazioni, asociazioni dall paese e dall estera dovche dale dale
donazioni che risultano dei depositi in lei e in valuta.
Art. 2 . In acordo con li regolamenti legali l’organizzazione beneficiera di esentare dal pagar le imposte e le tasse.
Art. 3 . Il guadagnio delle attivita a service con caratere
patrimoniale, si questa sono destinate per attevere dei fondi a mezzi
materiali per sostenere la realizzazione del oggetivo principale del
organizzazione nelle condizzioni regolamentari dalla legislazione in
vigore e
dell Ordonnanza nr. 26/2000.
Art. 4 . Nel casa di scioglimenta del’organizzazione la
lichidazione si fa in conformita alla legislazione in vigore e
del’Ordonanza nr. 26/2000.
Capitolo IV. I membri del organizzazione. I diritti e le sanzioni.
Art. 1 . Puo essere membro del’Organizzazione ogni cittadino
della Romania- straniero con cittadidonza romana- indiferente di
nazionalita, sesso, religione o appartenenza politica. I membri
del’Organizzazione possono essere;
- I membri fondatori;
- I membri d’onore;
- I membri attivi;
- I membrri simpatizzanti.
Art.
2 . Non possono essere membri del organizzazione queli che hommo fatto
parte degli ex-orgoni di repressione nel perioda della dittatura
comunista. Non possono essere membri queli che hommo abusata degli
impreghi detenuti e hommo leduto I diritti fondamentali del uomo che
homo impacciata e impacciano su ogni forma la realizzazione dei scopi,
degli ideali mobile e santi della demografia del stata di diritto;
Art.
3. I membri del organizzazione hommo I seguenti diritti. Di participare
a tutte le rionioni generali del organizzazione. Di sciellere e di
essere scelto nelle fuzioni di direzione. Di partecipare attivi alla
realizzazione dei ogelivi statutari de l’organizzazione.
Art.
4. Di essero scelti negli organi di direzione del’ centro, dei dei
centri zonali di coordonazione delle filiale e sottofiliali.
Art.
5. Di chiedere appoggio l’organizzaziona per risolvere dei problemi e
delle attivita riguardandi la consolidazione de l’organizzazione, anche
dei problemi personali, ma che abbiona come risultanta anche un acordo
economico concreta per sviluppare l’organizzazione.
Art.
6. Hanno l’obligazione di rispetare con stricteza I prevederi del
statuto di lattare per la realizzazione integrale di questa. Di
participare a tutte le azioni sostenute da l’organizzazione e di aggire
precisamente per realizare I scopi de l’organizzazioni. Di pagare a
tempo la quota , la contribuzione a la donazione alla quale si sono
impegniati di propria volonta.
Art.
7. Nel caso in cui deliberatamente infrangono le obligazioni I
prevederi del statuto, la qualita di membro de l’organizzazione svanisce
tra il ritiro di colui (l’esclusione).
Art.
8 . Il ritiro della qualita, di membro de l’organizzazione e proposta e
analizata dal Consilio Diretivo e aprovata dalla Reunione Generale. Nel
casa di cofliti tra I membri de l’organizzazione si notifica il
Consilio Generale Diretivo, chi analizera il conflita attraverso la
Comisione di disciplina e convochera la reunione generale per validare
la soluzione. La denuncia contro i membri de l’organizzazione rivolta
agli organi del potere di stato senza essere prima analizata della
Reunione Generale che tra come consequenza l’esclusione in fatto dei
colpevoli.
Art 9. La qualita di membra del Concilio Diretivo si puo ritirare solo dalla Reunione Generale.
Art.
10. Il ritiro e la constituzione di Centro Coordonatore di zona, di
distretto o di interdistretto della filiali e di competenza del Consilio
Diretive Centrale.
Capitolo V. L’organizzazione e la divizione.
Art.
1. Il forum suppremo nella direzione de l’organizzazione e la
Reunione Generale chi si convoca una volta a l’amio o ogni volt ache sia
necessaria, dal presidente a d al vicepresidente del Consilia Diretivo
Centrale.
Art. 2. Il Consilio
Direttivo Centrale presenta difronte alla Riunione Generale L`attivita
percorsa dall` organizzazione nel periodo di una ligislatura di 5 (
cinque) anni.
Art. 3. La Riunione Generale ha il diritto di modificare attraverso gli atti adizionali certi punti del statuto.
Art. 4. Il Consilio
Direttivo Centrale decide attraverso il voto le misure che s`impongonno
per il buon sviluppo dell`organizzazione e si segue l`attivita del
Consilio di Amministrazione.
Art.
5. Per verificare le informazioni fornite dai membri dell`
organizzazione o dei cittadini che fanno appelo all` organizzazione si
fonderanno delle comisioni di investigazione che si subordinanno stretto
al Consilio Direttivo Centrale.
Art. 6. Tutti i membri hanno il diritto egale di voto.
Art. 7. Il Consilio Direttivo si trova solo al nivelo centrale e funziona con la sede in Lugoj, P-ta Victoriei, nr. 4, et. II, cam. 37.
Art. 8. La strutura organizatorica dell` organizzazione e composta di:
- Il Consilio Direttivo;
- Il Consilio di Amministrazione;
- Il Centro Coordonativo di zona, distretti, interdistretti;
- Le filiali nel paese e al estero;
- Le Sottofiliali
Alla
proposta del Consilio Direttivo si possonno inregistrare delle filiali
anche nel estero. Quete struture si subordinanno in modo diretto e
immediato al Consilio Direttivo.
Art. 9. Il Consilio Direttivo e condoto da un ufficio esecutivo formato da:
- il presidente
- due vicepresidenti
- un segretario
- due membri
Art. 10 Il Consilio di Amministrazione e formato da:
- un direttore esecutivo
- un direttore economico
- un direttore amministrativo
- due membri
Art.
11. Il Consilio Direttivo decide e analiza la necesita di pagare le
persone implicate nel programmo dell`organizzazione e stabiliza il
pagamento in funzione delle norme in vigore.
Art.
12. Il Consilio Direttivo elabora un Regolamento di ordine interiore
per svilupare nelle migliri condizioni le attivita organizate.
Art. 13. Gli organi di direzione e dei centri di coordinazione le filiali, si scelgono tra i membri dell` organizzazione.
Art.
14. Le funzioni dei comiteti di direzione a tutti i niveli di direzione
si fissanno nel cadro dei comiteti o si scelgonno in voto segreto.
Art.
15. Gli organi di direzione si scelgonno per un periodo di 5 anni o con
diritto di essere realleti senza limite (per attivita speciali nel
cadro dell` organizzazione.)
Art. 16. In conformita alla lege, il presidente e i due vice presidenti devonno essere di nazionalita romena.
Art.
17. Il Consilio Direttivo esclude e chiede la validazione della
Riunione Generale nei casi gravi di infrangimento del statuto dell`
organizzazione, delle normi di conduta etica e dei quali produconno
pregiudizi morali e materiali all` organizzazione o ai suoi membri.
Questa misura si prendera sotto base di prove molto convincenti.
Art.
18. Il presidente non puo essere escluso. Nel caso in cui e colpevole
di infrangere il statuto, come un chestione di onore si da le
dimissioni. Nel caso in cui non presenta le dimissioni, sono formulati,
dopo aver provato la sua colpevoleza.
Art. 19. Un membro escluso non puo piu fare parte dell` organizzazione.
Art. 20. L` organizzazione e constituita senza termeno limite.
Capitolo VI. La definizione dell` organizzazione.
Art.
1. “La Lega della giustizia contro la corruzione e gli abusi di Romania
– Lotta per difendere i diritti del` uomo” e un` organizzazione
statutaria, apolitica, nongovernamentale e non si subordona al potere
del stato, che rispeta la Constituzione e le legi del paese, La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell`Uomo anche i regolamenti
internazionali.
Art.
2. L` organizzazione ha l`obligazione di verificare le segnalazioni e
di indagare per scoprire la verita e la giustizia, per risolvere i
problemi signalati dai cittadini e dai membri dell` organizzazione.
Art.
3. L` organizzazione ha l`obligazione d`informare degli abusi e della
coruzione provata, i seguenti scaglioni del` potere del stato:
- Il presidente della Romania
- Il Parlamento della Romania
- Il Governo Publico
- Il Ministero Publico
Ogni
volta che si considera necesario. Il contenuto di queste informazioni,
aco9mpagnate da soluzioni operazionali, adequati, sarranno portate a
conoscenza dei cittadini per la mass-media. A questo scopo l`
organizzazione si riserva il diritto di ricorrere a ogni tipo di sorsa
informativa e documentaria.
Art. 4. “La Lega della giustizia contro la corruzione e gli
abusi di Romania – Lotta per difendere i diritti del` uomo” non si
subordona a nessun` partido, organizzazione, asociazione o formazione
politica o non-politica, interna o esterna. L` organizzazione non si
mescla e non si mesclera nei assunti di altri partidi, organizzazioni,
asociazioni, formazioni, rigetando ogni genere di traffico d`influenza o
di manipulazione nel`attivita dell`organizzazione.
Capitolo VII. La fusione e la disoluzione del`organizzazione
Art.
1. L`organizzazione puo fusionare con altre organisazioni che hanno
scopo lucrativo con l`aprobazione della Riunione Generale delle
organisazioni con cui fusioneranno.
Art.
2. La dissoluzione del` organizzazione si puo farre attraverso la
decisione della Riunione Generale a la proposta del presidente, senza
essere constituita per un periodo determinato. Si disolva quando il
numero minimo legale di membri non puo essere constituito in una
Riunione Generale, cioe al meno 20 membri in termeno di 6 mesi
consecutivi.
Art.
3. Nel caso in cui si disolva l`organizzazione il patrimonio si liquida
in conformita alla legislazione in vigore e del`Ordonanza nr. 26/2000.
Capitolo VIII. La fondazione di club nel cadro del`organizzazione
Art. 1. Nel cadro del`organizzazione si possonno fondare dei
club con circuito chiuso per i suoi membri a nivello di centro e zona,
filiali.
Art. 2. I membri fondatori sonno di diritto membri del
club. Questi consentonno i normi interni di funzionamento del club, i
criteri secondo i quali si ricevonno i membri, il modo di funzionare, i
diritti e le obligazioni, le legitimita, la dotazione materiale e la
natura delle attivita.
Capitolo IX. L`aderazione
Art. 1. L`organizzazione puo aderare a tutti gli organismi interni e internazionali simili come oggeto d`attivita.
Capitolo X. I litighi
Art. 1. Tutti i conflitti tra gli membri del` organizzazione
sono della competenza della Comissione di Disciplina che funziona nel
cadro del Consilio di Disciplina, presso al Consilio Direttivo Centrale e
il quale e condoto dal presidente del` organizzazione.
Art. 2. I conflitti con le altre persone giuridiche o fisiche si soluzionanno dalle instanze giudiziarie .
Art. 3. Negli litighi di ogni natura, anche queli legati
all`ativita della Lega, nonostante la loro qualita procesuale, i membri
del` organizzazione a la solicitazione della direzione possonno essere
representati nella giustizia o difronte ad altri organi dai consilieri
giuridici, che funzionanno nel cadro dell` organizzazione ( Il Consilio
Direttivo, I Centri Zonali, Le Filiali ), con la condizione che questi
presentinno la delegazione e i documenti signati e stampigliati dai
membri del Consilio Direttivo, dei Centri Zonali o delle Filiali. I
consilieri giuridici al nivelo del` organizzazione possonno sostennere i
membri del`organizzazione a tutti gli niveli giuridichi ( giudici,
tribunali, corti di apello, la Corte Soprema di Giustizia anche
l`instanze interne e internazionali, diffronte agli organi
d`investigazione anche al`luogo di ditenzione.)
Capitolo XI. Le dispozzizioni finali
Art.
1. Nel cadro del` organizzazione e al nivelo del Consilio Direttivo, i
Centri coordonatori, le filiali, si instituisconno delle comisioni di
censori con personale di specialita, che verificheranno e coordoneranno
l`utilizo del fondo monetario del` organizzazione, nei scopi legati a
l`ativita statutaria del` organizzazione nel sviluppo delle ativita nel
cadro legale.
Art. 2. In vista del sotenimento e del`aiuto dei membri
del`organizzazione, anche del`organizzazione, si colaborera e coopera
con l`estero (le organizzazioni simili, le instituzioni del stato, le
persone fisiche, le persone giuridiche, diverse societa), per otenere il
suporto necesario.
Art. 3. L` organizzazione riceve personalita giuridica a
partire della data d`inscrizione nel Registro delle persone giuridiche
che si trovanno alla cancellaria delle instanze giuridiche teritoriali
stabilite per lege. Perde questa qualita dopo la disoluzione e
l`inscrizione nello steso Registro.
Art. 4. Ogni prevedere contro le legi in vigore e nulla di
diritto, e le normi interne e internazionali favorevoli riconosciute per
unanimita dal` organizzazione si applicanno d`ufficio.
Art. 5. Il presente statuto e stato adotato nella Riunione
Generale di constituzione e rapresenta la lege fondamentale di
organizzazione e funzionamento del` organizzazione. E stato designato a
16.02.2003 ed elaborato in 6 esemplari in romeno.
Presidente L.I.D.I.C.A.R. di Romania
PETRU ANTONI
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